Gentile cliente,
con la presente circolare, intendiamo informarla su alcune novità di rilievo introdotte in materia di contratti di trasporto che apparentemente dovrebbero investire tutti coloro che affidano al trasportatore c/terzi i propri beni.
Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del Durc.
In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.
Il committente che non esegue la verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Inoltre, nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
Sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all’autotrasportatore.
Per quanto sopra, si consiglia:
1) Per i beni affidati al trasporto a mezzo vettori, è opportuno sottoscrivere un contratto di trasporto in forma scritta con acquisizione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) con data non anteriore a 3 mesi;
2) Di valutare la possibilità o meno ad acconsentire che il vettore possa avvalersi di sub-vettore (il contratto potrà contenere detta clausola solo con espresso vostro consenso);
3) Nell’ipotesi sub 2), il contratto dovrà contenere espressa dichiarazione del vettore ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 286/2005 che si assume tutti gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore con conseguente responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 83-ter co. 4-ter del DL 112/2008, conv. In L.133/2008 come sostituito dall’art.1 co. 248 della legge di stabilità 2015.
4) Nel caso di contratto di trasporto in forma non scritta (non consigliato) effettuare sempre la verifica, facendosi rilasciare copia del Durc con data non anteriore a 3 mesi;
5) Conservare i documenti in apposito archivio al fine di provare l’avvenuta verifica di regolarità del vettore affidatario dei beni oggetto del trasporto;
6) Per coloro che alla data dell’1/1/2015 hanno contratti di trasporto in corso si consiglia di formalizzare la verifica con richiesta scritta e data certa (lettera racc.ta o P.e.c.) del tipo:
Azienda X
Spett.
AUTOTRASPORTI Y
Lì, 22.01.2015
Oggetto: Art. 1 co. 247-251 Legge di Stabilità 2015 – Legge 133/2008 – Richiesta rilascio copia DURC
Egregi Signori,
con riferimento alle modifiche alla disciplina del settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi di cui alla normativa in oggetto, e conseguentemente ai rapporti di cui al contratto di trasporto in corso, con la presente, al fine di attivare le procedure di verifica (obbligatorie per il committente) sulla regolarità del vettore in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, si chiede di farci pervenire l’attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali competenti ovvero copia del DURC con data non anteriore a 3 mesi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 286/2005 di rilasciarci apposita dichiarazione dalla quale si evinca l’esplicita volontà di volersi avvalere per lo svolgimento della prestazione di trasporto, di un sub-vettore per il quale esprimiamo anticipatamente consenso ma con divieto da parte di quest’ultimo di avvalersi di altro vettore.
Nel suddetto caso, la dichiarazione dovrà contenere anche vostra esplicita assunzione degli oneri e delle responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore con conseguente responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 83-ter co. 4-ter del DL 112/2008, conv. In L.133/2008 come sostituito dall’art.1 co. 248 della legge di stabilità 2015.
Restiamo in attesa di vostro sollecito riscontro, nel mentre inviamo i nostri più distinti saluti.
L’Amministratore unico
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti