Galdieri & Partners

commercialisti e revisori contabili

Professionisti
dal 1981

Commercialisti e Revisori Contabili Associati

Servizi

ATTIVITA' DI CONSULENZA

Ai propri clienti offre Consulenza ed Assistenza in materia di:

  • Impianto e tenuta della contabilità;
  • Adempimenti Tributari;
  • Valutazioni, perizie e pareri di società commerciali;
  • Contrattualistica commerciale;
  • Trasformazione, scissione e fusione di società;
  • Liquidazione di aziende;
    Amministrazione,
  • sistemazione ristrutturazione di patrimoni;
  • Patrocinio innanzi alla Giurisdizione Tributaria;
  • Consulenza del lavoro.

 

Nel gennaio 2004, tra i professionisti dello Studio Galdieri, è stata costituita la SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale con lo scopo di fornire servizi in materia di Organizzazione e Revisione di Aziende ai sensi della Legge 23/11/1939 N.1966, del R.D. 23/04/1940 N.531, e del D.P.R. 31/03/1975 N.136, nonche’ ai sensi della legislazione Nazionale e Comunitaria in materia di organizzazione e revisione contabile di qualsiasi altra attività connessa.

LA SOCIETA’ OFFRE AI PROPRI CLIENTI I SEGUENTI SERVIZI:

  • Revisione contabile legale e volontaria di bilanci annuali e straordinari
  • Controllo contabile nelle società di capitali
  • Valutazione e monitoraggio dell’attendibilità del sistema di controllo interno
  • Consulenza in materia di Controllo di Gestione
  • Due Diligences e Revisioni Speciali a supporto delle operazioni straordinarie

La SIREV Società Italiana di Revisione Aziendale s.a.s. è abilitata all’esercizio dell’attività di revisione ed è iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili – Ministero della Giustizia – al n. 132230 D.M. del 22/04/2004

NORMATTIVA – il portale della Legge vigente http://www.normattiva.it

Banca Dati Tributaria – Norme, Circolari e Risoluzioni
La Banca Dati del sito “AGENZIA DELLE ENTRATE” online
Servizio di documentazione economico finanziaria VAI AL SITO

 

Lo Studio

Da un’idea di Carmelo Galdieri, già Manager e Dirigente di Aziende italiane di medie dimensioni, nel marzo del 1981 insieme al figlio Vincenzo viene costituito lo Studio Tributario Galdieri.
Nel corso degli anni lo Studio matura significativa esperienza in materia Aziendale/Societaria, Tributaria e Contrattuale, seguendo le evoluzioni più innovative dell’attività professionale ed avviando un’intensa attività formativa rivolta alle esigenze dei clienti secondo le radicali innovazioni delle norme tributarie italiane e dei principi di controllo, gestione e revisione aziendale.
Nei quarant’anni di attività professionale lo studio assume una struttura associativa fino all’attuale che prevede oltre ai soci fondatori, professionisti associati e diversi collaboratori esterni.

Ad oggi si avvale della collaborazione di professionisti abilitati alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e Revisore Contabile.

Chi Siamo

Rag. CARMELO GALDIERI

(1931-2019) – Fondatore


Revisore Legale dei Conti

Socio Fondatore
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 96307 D.M. 15/10/1999
Specializzazione S.A.F.
“Valutazione Azienda,Bilancio,Principi contabili”
Consulente Tecnico del Tribunale di Napoli
N.Iscrizione 971 – cat. VII°
e-mail: vgaldieri@galdieri.it

Associato
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 97496 D.M. 15/10/1999
e-mail: nocerino@galdieri.it

Associato
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 133110 D.M. 09/06/2004
e-mail: simeone@galdieri.it

Associato
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 96079 D.M. 15/10/1999
e-mail:feliciano@galdieri.it

Partner esterno
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti

e-mail: casucci.studiogaldieri@sirev.it

Partner esterno
Consulente del Lavoro


Iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
e-mail: depaola@galdieri.it

Scadenze Fiscali

Non ci sono articoli.

Rassegna Stampa

Il Fmi calcola il costo della crisi: fino a 2.270 euro per ogni famiglia

6 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 13

Il Fondo monetario internazionale ha sostenuto che al momento gli effetti della guerra nel Golfo non giustificano deroghe al patto di Stabilità per sostenere l’economia. Le previsioni che riguardano l’Europa tratteggiano un rallentamento della crescita all’1,1% per quest’anno e all’1,2% nel 2027. Gli economisti del Fmi si aspettano, inoltre, un balzo di 0,7 punti dell’inflazione nel 2026, con un aumento del costo della vita del 2,6% su base annua. Se le cose dovessero essere peggiori l’area Euro sarebbe prossima ad ‘una recessione’. L’analisi si sofferma sugli effetti dello shock energetico innescatosi con la guerra nel Golfo; si stima, per il 2026, un costo medio aggiuntivo a livello Ue di 375 euro per famiglia che potrebbero salire a 1.750 euro in caso di peggioramento dello scenario. Per le famiglie italiane la corsa dei beni energetici potrebbe risultare più gravosa rispetto alla media europea, in quanto l’Italia è tra i Paesi Ue con prezzi del gas più alti. 

Giorgetti: di flessibilità sui conti ora in Europa si può discutere Ma se serve pronti a intervenire

6 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 13

Sul via libera ad aumenti di deficit per finanziare la spesa contro il caro energetico l’Unione europea al momento è divisa. Serve tempo. Ma intanto il costo dei carburanti e delle bollette cresce. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti continua ad insistere, forte del mandato parlamentare ricevuto. Più volte ha invitato Bruxelles a concedere l’aumento del deficit per finanziare la spesa energetica e proteggere famiglie e imprese. Il ministro in ogni caso è certo che se sarà necessario aumentare il deficit l’Italia lo farà, anche senza il via libera di Bruxelles. Al momento lo scostamento di bilancio non serve. Per far fronte alle mini-proroghe del taglio delle accise si può usare l’extragettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi alla pompa. Ma si tratta di provvedimenti tampone. Sarebbe diverso però finanziare nuove misure per ridurre i prezzi a famiglie ed imprese. Ma servono fondi. L’Esecutivo spera che la Ue cambi idea.

Iperammortamento, il faro sulla spesa complica l’aiuto

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 3

Aumentano gli oneri procedurali legati all’iperammortamento del nuovo piano Transizione 5.0. La complicazione deriva dalla preoccupazione della Ragioneria dello Stato di tenere sotto controllo la spesa pubblica e di non sforare le previsioni di costo che ammontano a 9,8 miliardi di euro per il periodo 2026-2035. Così le comunicazione obbligatorie sono passate da 3 a 5. Le nuove sono rappresentate dalla prima comunicazione preventiva: entro il 20 gennaio di ciascun anno, ogni impresa dovrà trasmettere una comunicazione periodica con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alle previsioni di utilizzo di beneficio; poi, entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa della precedente in cui viene definito il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Iperammortamento, appeal giù’ – pag. 35)

Prima quota in Redditi 2027 con comunicazione di chiusura entro il 2026

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 3

Per la prima quota di iperammortamento nel modello Redditi 2027 è necessario inviare la comunicazione di completamento entro il prossimo 31 dicembre. Questa condizione potrebbe però generare un complicato disallineamento temporale tra il piano di ammortamento contabile del bene e quello delle deduzioni maggiorate. In attesa di conoscere la modulistica per effettuare le comunicazioni al Gse, le imprese iniziano a stilare l’elenco dei documenti da predisporre per avviare la deduzione delle quote maggiorate nella dichiarazione del prossimo anno. Il decreto Mimit ha introdotto per il nuovo iperammortamento una nuova condizione, ovvero l’invio al Gse della comunicazione di completamento entro la fine dell’esercizio di entrata in funzione del bene. L’avvio dello stanziamento delle quote di deduzione maggiorata nella dichiarazione dei redditi scatta, infatti, dall’anno di trasmissione dell’ultima comunicazione. 

Entrate: guerra e inflazione spingono l’Iva di marzo

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 5

Se da un lato il caro energia e l’inflazione riducono il potere d’acquisto dei consumatori, dall’altro aumentano le entrate tributarie legate ai consumi. Così mentre i dati complessivi del primo trimestre non segnano un rialzo significativo (+0,7% sullo stesso periodo 2025) si iniziano a vedere delle tendenze che potrebbero consolidarsi nei prossimi mesi. Sono già oltre 38 i miliardi di Iva, con una crescita del 2,2%, ma a trainare l’aumento è in realtà la componente sugli scambi interni e se si isola solo il dato di marzo l’imposta sul valore aggiunto ‘garantisce’ 14,6 miliardi, che rappresenta il 38,6% di tutto il trimestre. Insomma, l’Iva si è incamminata verso un trend ascendente e vedremo se il dato di aprile lo confermerà. Sul versante tributario, le entrate del primo trimestre evidenziano un incremento di quasi mezzo miliardo, grazie al gettito delle accise sui prodotti energetici. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Entrate fiscali a +891 mln nel trimestre’ – pag. 29)

Sud, la crisi non ferma le autorizzazioni Zes: +30% rispetto al 2025

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pace - Pag. 10

La guerra nel Golfo non ha frenato la spinta della Zes Unica. Anzi, è aumentata la voglia di fare impresa al Sud. Nei primi quattro mesi dell’anno sono aumentate del 30% rispetto al 2025 le autorizzazioni uniche rilasciate tra le Regioni della Zona economica speciale. I dati evidenziano che tra i 66 progetti di investimenti esteri nel nostro Paese, il 60% si trova al Sud. Nel corso del convegno ‘Zes Unica, incentivi, semplificazione. Gli strumenti della nuova competitività’ il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha ribadito che ‘la Zes Unica è un grande motore di sviluppo e competitività che siamo impegnati a promuovere sempre di più nel mondo’. Le opportunità d’altronde sono tante e cumulabili come il credito d’imposta fino al 60% per gli investimenti nei beni strumentali della Zes Unica ma anche i contributi di Transizione 5.0 o quelli del decreto Lavoro che ha prorogato fino a fine anno gli incentivi per assumere a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud. 

Frodi Ue, accesso ai dati Iva per Procura europea e Olaf

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce - Pag. 33

Ieri l’Ecofin ha dato il via libera al regolamento per rafforzare la lotta contro le frodi Iva nella Ue, intensificando la cooperazione tra i Paesi membri, la Procura europea (Eppo) e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). I dati dicono che le frodi carosello costano alle casse degli Stati membri e al bilancio della Ue tra i 12,5 e i 32,8 miliardi di euro all’anno. Il nuovo quadro normativo consentirà all’Eppo e all’Olaf di disporre delle informazioni per avviare e supportare le indagini di loro competenza su sospette frodi transfrontaliere in materia di Iva. Questo migliorerà il coordinamento tra i vari attori, accelererà le indagini e rafforzerà la capacità complessiva della Ue di individuare e contrastare le frodi in materia di Iva che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Frodi Iva, indagini sprint nell’Ue’ – pag. 27)

L’illecito 231 si estingue se cessa l’attività

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 33

La Cassazione penale, nella sentenza n. 16218 depositata ieri, ha affermato che se cessa l’attività viene meno l’illecito 231. A seguito della riforma del diritto societario del 2003, l’art. 2495, comma 2, del Codice civile ha attribuito alla cancellazione dal registro delle imprese un’efficacia costitutiva, che determina l’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti e rapporti non definiti. Inoltre, venendo meno la persona giuridica, si applicano all’ente, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato, di conseguenza l’estinzione produce effetti analoghi a quelli della morte del reo. Inoltre, in base al Dlgs 231 della sanzione pecuniaria risponde solo l’ente con il suo patrimonio. 

Titoli nell’attivo circolante indicati in base al loro valore d’iscrizione

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Franco Roscini Vitali - Pag. 35

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il testo definitivo del documento interpretativo 12, Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, posto in consultazione fino al prossimo 12 marzo. Il testo chiarisce gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli di debito e di capitale non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026. Alle imprese Oic adopter è consentito valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore d’iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La disposizione è applicabile anche ai titoli acquistati durante l’anno per i quali può essere mantenuto il costo di acquisizione, ma non si applica agli strumenti finanziari derivati disciplinati dal principio contabile Oic 32, in quanto valutati al fair value.

Terzo settore, relazione a 360°

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Christina Feriozzi - Pag. 28

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il documento di ieri, aggiorna le norme in materia di controllo degli enti del Terzo settore. Introduce l’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida del dm 4 luglio 2019 e modifiche legate alla riforma del TUF. La relazione è rivolta ad associati, organi delle fondazioni e stakeholder per valutare credibilità e correttezza dell’ente. Include nuove indicazioni per le imprese sociali, in linea con il Dlgs 112/2017, ma senza schema fisso di bilancio d’esercizio. Viene rafforzato il contenuto della relazione annuale, con osservazioni su bilancio e attività svolta secondo il Codice del Terzo settore. Infine, l’organo di controllo deve attestare il monitoraggio su finalità, attività, raccolta fondi e assenza di scopo di lucro dell’ente. 

Nella crisi il fisco in coda

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 30

La Cassazione civile, nell’ordinanza n. 12324 dello scorso 2 maggio, ha stabilito che il Fisco non può notificare cartelle di pagamento al contribuente se prima il giudice non dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. E ciò anche in epoca precedente all’introduzione dell’art. 25, comma 1-bis, lettera c), del Dpr n. 602/1973, ad opera del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015: finché l’accordo è in vigore e il contribuente risulta adempiente, infatti, il fisco non ha titolo per agire in riscossione coattiva, mentre la sola risoluzione giudiziale dell’accordo determina la ‘riespansione del potere impositivo’. Accolto uno dei motivi di ricorso proposto dalla contribuente cui è stata notificata una cartella di pagamento all’esito del controllo automatizzato. 

Spese di salute, addio scontrini

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 31

Dalla lettura incrociata delle istruzioni per il modello Redditi 2026, della Faq dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2025 e della circolare n. 14/E/2023 emerge che non è più necessario presentare e conservare scontrini e fatture per la detrazione delle spese sanitarie in fase di redazione del modello 730 o del modello Redditi. Basta avere il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria o l’elenco di quelle presenti nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo del citato elenco delle spese sanitarie prelevabile dalla dichiarazione precompilata, lo stesso diviene alternativo agli scontrini e alle fatture, acquisendo piena validità, anche per Caf e professionisti, se corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria. 

Novità Fiscali

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Link utili

Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it
Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro http://www.consulentidellavoro.it
Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro http://www.inail.it
Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.tesoro.it
Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di NAPOLI http://http://www.odcec.napoli.it
Poste Italiane http://www.poste.it
Quotidiano “IL MATTINO” di Napoli http://www.ilmattino.it
Quotidiano economico “ITALIA OGGI” http://www.italiaoggi.it
SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale http://www.sirev.it

Dove Siamo

Via G.Matteotti 6

80046, S.Giorgio a Cremano (NA)

Mail: segreteriastudio@galdieri.it

Tel: 081470379

Galdieri & Partners

commercialisti e revisori contabili

copyright GALDIERI & Partners commercialisti e revisori contabili associati, Via G.Matteotti 6, 80046, S.Giorgio a Cremano (NA)

Partita iva: 06397721215

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali