Il dossier di FdI: il governo ha tagliato tasse per 23 miliardi
18 Giugno 2026 | Corriere della Sera - An.Duc. - Pag. 35
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Nel corso degli anni lo Studio matura significativa esperienza in materia Aziendale/Societaria, Tributaria e Contrattuale, seguendo le evoluzioni più innovative dell’attività professionale ed avviando un’intensa attività formativa rivolta alle esigenze dei clienti secondo le radicali innovazioni delle norme tributarie italiane e dei principi di controllo, gestione e revisione aziendale.
Nei quarant’anni di attività professionale lo studio assume una struttura associativa fino all’attuale che prevede oltre ai soci fondatori, professionisti associati e diversi collaboratori esterni.
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Dallo scorso 12 giugno sono state presentate 2.510 pratiche del nuovo iperammortamento per un totale di quasi 900 milioni di euro di investimenti prenotati. Lo ha reso noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Era presumibile una partenza lanciata, visto che già da diversi mesi imprese e consulenti hanno iniziato a predisporre progetti in vista dell’apertura della piattaforma. Progetti che coprono un arco di tempo ampio, perché la misura si applica retroattivamente a investimenti a partire dallo scorso 1°gennaio. In ogni caso la prudenza è sempre preferibile; un quadro più stabile si avrà dopo 60 giorni, termine entro il quale gli investimenti vanno confermati, attestando di aver pagato un acconto pari almeno al 20%. Secondo le stime del Mimit l’effetto leva sarà di circa 2,5 volte per ogni euro stanziato, arrivando quindi a 24-25 miliardi di euro di investimenti a fronte dei 9,8 miliardi messi in campo dal Governo.
Il Governo ha deciso di stralciare dal decreto accise ter quattro norme. Ufficialmente per mancanza di omogeneità con le norme urgenti contro il caro carburanti, ma fonti governative hanno evidenziato anche la contrarietà del Quirinale a questi quattro interventi. Tra i quattro stralci quello più discusso è certamente il passo indietro all’estensione dei paletti per il telemarketing anche alle telecomunicazioni. La misura prevedeva un allargamento dei limiti già introdotti lo scorso aprile con il decreto energia. Le altre norme cancellate sono: quella sulla produzione di zolfo; la misura che prevede l’estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia alle società cooperative, in particolare quella che consentiva in via transitoria di continuare la raccolta in ambito locale di somme di modesto ammontare e di poter erogare piccoli prestiti e, da ultimo, le modifiche sul credito d’imposta sulle minoranze linguistiche.
Con il nuovo piano Transizione 5.0 il sostegno agli investimenti 4.0 abbandona il credito d’imposta per la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento: 180% fino a 2,5 milioni, 100 fino a 10 milioni, 50 fino a 20 milioni, per gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione opera per scaglioni sui montanti annuali, determinati per competenza: la collocazione temporale dei singoli costi fissa l’aliquota applicabile. Il nodo emerge quando l’investimento è un bene complesso. Il principio impone di determinare il valore dei singoli cespiti che compongono la linea. Conta la riconducibilità unitaria della linea, non quella dei singoli pezzi: un componente privo di autonomia, come un gruppo di raffreddamento a servizio di una sola macchina, rientra nel perimetro come dotazione del cespite. Ciascun bene e ciascun servizio si imputa però al proprio momento di effettuazione ex art. 109 del Tuir: consegna per i beni, ultimazione per i servizi.
Tra le novità introdotte dal nuovo sistema di prenotazione delle risorse per l’iperammortamento, emerge un aspetto che rischia di determinare un effetto escludente per le imprese di nuova costituzione. Infatti, la norma stabilisce che l’impresa deve dichiarare la disponibilità di una struttura produttiva oggetto degli investimenti già alla data di presentazione della comunicazione preventiva. La dichiarazione non riguarda una situazione futura o un impegno ad acquisire la disponibilità della struttura entro la realizzazione dell’investimento. Al contrario, richiede che la disponibilità esista già nel momento in cui viene trasmessa la comunicazione necessaria per accedere alle risorse. La disponibilità non è inerente al terreno ma alla struttura produttiva ovvero a locali o stabilimenti finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi e dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa.
I giudici di legittimità, con le ordinanze nn. 19956 e 19960, hanno ridefinito la natura e la funzione dell’autorizzazione per l’esecuzione delle indagini finanziarie. Tale atto viene trasformato da provvedimento interno a ‘titolo dell’ingerenza’ nella sfera della vita privata e della protezione dei dati personali del contribuente. L’autorizzazione deve contenere elementi minimi che rendano verificabili presupposti, oggetto e limiti dell’indagine. L’obiettivo è impedire controlli esplorativi e generalizzati, imponendo un riferimento concreto agli indizi che giustificano l’accesso ai dati bancari. Il giudice tributario sembra chiamato a un controllo sostanziale sulla motivazione, verificandone coerenza e adeguatezza. In caso di contestazione l’Amministrazione deve produrre il contenuto essenziale dell’autorizzazione, pena possibili limiti probatori nei successivi gradi di giudizio. Se le risultanze bancarie sono inutilizzabili, l’accertamento può essere annullato nella parte fondata su tali dati.
La Commissione norme di comportamento di Aidc Milano, con la tesi sostenuta nella norma 237, ha evidenziato che il diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali riportabili a nuovo continua a essere esercitabile per superare questi limiti quando il contribuente dimostri, tramite interpello disapplicativo, l’assenza di indebite compensazioni intersoggettive di imponibili di segno opposto. La riforma ha introdotto una nuova soglia quantitativa entro la quale il corrispondente importo delle perdite è riportabile interamente. Si tratta del valore economico netto del patrimonio della società che riporta le perdite, determinato mediante perizia giurata redatta da un soggetto qualificato ex art. 2409 bis c.c.. Questo valore rappresenta il valore corrente del compendio aziendale e deve essere ridotto del doppio dei conferimenti eseguiti nei 24 mesi precedenti. Resta la possibilità alternativa di usare l’originario parametro del patrimonio netto contabile, depurato dei conferimenti e dei versamenti dei 24 mesi precedenti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Per Aidc perdite sempre riportabili se non c’è indebita compensazione’ – pag. 23)
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento pubblicato ieri, stabilisce i criteri sulla base dei quali verranno selezionate le dichiarazioni da controllare. La norma, infatti, prevede particolari controlli quando il contribuente modifica i dati della precompilata in modo da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Non tutte le dichiarazioni modificate vengono controllate, ma solo quelle che presentano un rimborso superiore a 4 mila euro, oppure che presentano degli indici di anomalia, che vengono stabiliti annualmente con apposito provvedimento. Quello pubblicato il 17 giugno 2026 non contiene particolari novità, ma riproduce nella sostanza le regole degli anni passati. Le verifiche devono concludersi entro 4 mesi e il ritardo massimo nell’erogazione del rimborso non deve superare i 6 mesi dalla scadenza per l’invio del modello. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Niente rimborsi 730 a chi ha la fedina fiscale sporca’ – pag. 24)
Nel corso del question time in commissione Finanze della Camera il sottosegretario al Mef, Sandra Savino, ha annunciato una nuova proroga dello split payment. Ieri la Commissione europea ha adottato la proposta di deroga che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio il quale la esaminerà a breve per la definitiva approvazione. Dal Mef dicono che si tratterà di ‘una proroga significativa’ della misura in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo split payment si è rivelato molto efficace nel contrasto all’evasione Iva e nel rafforzamento della compliance fiscale, per questo il Governo, in sede Ue, ha sostenuto la necessità di prolungare l’operatività della misura chiedendo una nuova proroga che consoliderà gli effetti favorevoli del meccanismo di scissione dei pagamenti a tutela degli equilibri di finanza pubblica. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Split payment, la proroga della Commissione Ue: niente stop il 1° luglio’ – pag. 31)
Dopo l’impegno su un nuovo ravvedimento speciale per dare impulso al concordato 2026-2027, il Parlamento vincola il Governo su un altro tema fiscale molto sentito: l’impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti bancari e postali per i contribuenti che risultino in regola con i piani di rateizzazione e con le Rottamazioni dei carichi affidati ad Ader. Con un ordine del giorno approvato ieri la Camera ha impegnato l’Esecutivo a ‘valutare l’opportunità’ di prevedere per chi aderisce alle definizioni agevolate o ha in corso dilazioni, uno scudo di impignorabilità per le somme ‘destinate al pagamento delle relative obbligazioni’, finalizzato a garantire ‘la continuità dei versamenti dovuti e senza pregiudicare il rispetto dei piani di rientro in corso’.
Il report integrato per l’anno 2025 di Sogei può contare su oltre un miliardo di informazioni presenti in 27 database. Numeri, naturalmente, utili per i controlli fiscali. Il documento di Sogei contiene allegata una lista con le comunicazioni inviate dagli enti esterni all’anagrafe tributaria, la banca dati interrogabile anche dall’Agenzia delle Entrate per sviluppare i controlli fiscali. Come anticipato sono 27 le comunicazioni, partendo dai dati trasmessi dall’Inps e relativi anche alle buste paga dei dipendenti, fino a passare alle visite mediche per i rinnovi della patente di guida e alle informazioni inviate dai vari ordini professionali degli iscritti. Tra le comunicazioni anche quelle relative alle bollette dei contribuenti, ovvero le utenze di luce, gas e acqua. Non mancano le informazioni relative agli autoveicoli.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
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Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro http://www.inail.it
Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.tesoro.it
Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di NAPOLI http://http://www.odcec.napoli.it
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